STATUTO
PRINCIPI
Art. 1 - L’Associazione
L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), costituitasi in Roma nel
1974 dall’unificazione dell’AGI e dell’ASCI, è una associazione giovanile educativa,
che si propone di contribuire alla formazione della persona secondo i principi ed il
metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze
nella realtà sociale italiana di oggi, nel tempo libero e nelle attività extrascolastiche
L’AGESCI non ha alcun fine di lucro e svolge la propria attività nel rispetto della
libertà e dignità degli associati.
Art. 2 - L’Associazione: ambiti di impegno
L’Associazione, come iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, vive
nella comunione ecclesiale la scelta cristiana.
Nell’azione educativa, l’Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di
ogni legame o influenza di partito e tiene conto dell’operato degli altri ambienti
educativi.
L’AGESCI opera nel campo della Protezione civile, con stile e forme coerenti con le
proprie finalità e tradizioni educative e di servizio.
L’AGESCI, nell’ambito della propria proposta educativa, promuove e cura, a livello
nazionale e locale, l’edizione di periodici, libri, riviste, pubblicazioni.
Art. 3 - Gli associati
Membri dell’Associazione, che liberamente ne accettano i principi ed il metodo,
sono ragazze e ragazzi, che in essa vivono, con modalità adeguate alle diverse età,
una esperienza di crescita personale e di fede; e gli adulti in servizio educativo, che
a tale esperienza partecipano, pur nella diversità dei ruoli, attuando la loro
presenza nei modi propri dello scautismo e realizzando, in quanto membri della
Chiesa, la loro vocazione cristiana.
Art. 4 - Promessa - Legge - Patto Associativo
Gli impegni proposti dallo scautismo sono espressi nella Promessa e nella Legge, così
formulate:
Promessa scout
“Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:
- per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;
- per aiutare gli altri in ogni circostanza;
- per osservare la Legge scout”.
La Promessa immette nella fraternità mondiale delle guide e degli scouts.
Legge scout
“La guida e lo scout:
1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;
2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout;
5. sono cortesi;
6. amano e rispettano la natura;
7. sanno obbedire;
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
9. sono laboriosi ed economi;
AGESCI Documenti Ufficiali – STATUTO CG2003- Pagina 2 di 14
10. sono puri di pensieri, parole e azioni”.
I membri più giovani dell’Associazione (Coccinelle e Lupetti) hanno una Promessa e
una Legge speciali, che esprimono i valori dello scautismo in una forma adeguata
alla loro età.
Il Patto associativo è il documento nel quale si riconoscono gli adulti che hanno
scelto di svolgere un servizio educativo nell’Associazione.
Art. 5 - Rapporti con altre associazioni scout
L’AGESCI partecipa, in quanto membro della Federazione Italiana dello Scautismo
(FIS), all’Associazione Mondiale delle Guide ed Esploratrici (WAGGGS) ed
all’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM) e ne osserva le norme
statutarie e regolamentari.
L’AGESCI cura ad ogni livello la formazione alla comprensione internazionale e alla
pace e promuove intensi scambi di esperienze educative con le Associazioni estere e
gli Organismi internazionali scout.
L’AGESCI collabora con il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI).
Art. 6 - Archi di età e Branche
Tre sono i momenti educativi dell’Associazione - nell’arco di età dai 7-8 anni ai 19-
21 - e ad essi corrispondono le Branche: Coccinelle e Lupetti, Guide ed Esploratori,
Scolte e Rover.
Art. 7 - Adulti in servizio educativo
Gli adulti in servizio educativo sono i Capi, gli Assistenti ecclesiastici e coloro che,
impegnati nel servizio in Unità, stanno completando l’iter formativo. Il loro servizio
è gratuito.
Art. 8 - Capi
L’Associazione riconosce i Capi sulla base:
- dell’adesione al Patto Associativo;
- del compimento dell’iter specifico di formazione;
- dell’appartenenza ad una Comunità Capi o ad una struttura associativa;
- dello svolgimento di un servizio a qualsiasi livello associativo.
Sono considerati Capi a disposizione coloro che temporaneamente non svolgono un
servizio in Associazione.
Art. 9 - Assistenti ecclesiastici
Gli Assistenti ecclesiastici sono sacerdoti corresponsabili del Progetto educativo
scout all’interno delle Unità, delle Comunità Capi e degli altri livelli associativi.
Essi vi esercitano il mandato sacerdotale che viene loro affidato dal Vescovo e
insieme con gli altri Capi annunciano e testimoniano la proposta cristiana.
Art. 10 - Sospensione dal servizio educativo
Gli adulti possono essere sospesi dal servizio educativo nell’Associazione per
mancanza grave nei confronti degli impegni assunti in base al presente Statuto.
Il provvedimento compete al Comitato centrale su proposta delle strutture
associative, sentito l’interessato.
IL GRUPPO
Art. 11 - Gruppo: definizione
Il Gruppo è l’organismo educativo fondamentale per l’attuazione del metodo. Esso si
basa su una Comunità Capi che, per assicurare l’attuazione dell’intero ciclo
formativo scout, tende a costituire una o più Unità di ciascuna delle branche.
AGESCI Documenti Ufficiali – STATUTO CG2003- Pagina 3 di 14
Art. 12 - Unità
Le Unità scout sono costituite da ragazze e/o ragazzi con i loro Capi, Assistenti
ecclesiastici e collaboratori e si distinguono in:
a) Cerchio di Coccinelle e Branco di Lupetti;
b) Reparto di Guide e Reparto di Esploratori;
c) Comunità di Scolte e Comunità di Rover;
d) Unità miste ai tre livelli.
Art. 13 - Comunità Capi
Gli adulti in servizio educativo presenti nel Gruppo formano la Comunità Capi che ha
per scopo:
a) l’elaborazione e la gestione del Progetto educativo;
b) l’approfondimento dei problemi educativi;
c) la formazione permanente e la cura del tirocinio degli adulti in servizio
educativo;
d) l’inserimento e la presenza dell’Associazione nell’ambiente locale.
La Comunità Capi, nelle forme che ritiene più opportune:
a) esprime tra i Capi della Comunità Capi una Capo e/o un Capo Gruppo (ambedue
se si tratta di un Gruppo misto);
b) affida gli incarichi di servizio nelle Unità;
c) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’Assistente
ecclesiastico di Gruppo e degli Assistenti ecclesiastici di Unità;
d) cura i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i ragazzi e le ragazze
(famiglia, scuola, parrocchia ecc.).
La Capo Gruppo ed il Capo Gruppo, d’intesa con l’Assistente ecclesiastico di Gruppo
ed avvalendosi dell’aiuto della Comunità Capi, curano in particolare:
a) l’attuazione degli scopi e l’animazione della Comunità Capi;
b) i rapporti con gli altri Gruppi e l’Associazione, in particolare nell’ambito della
Zona;
c) i rapporti con associazioni, enti ed organismi civili ed ecclesiali presenti nel
territorio in cui agisce il Gruppo;
d) la gestione organizzativa ed amministrativa del Gruppo.
La Capo Gruppo ed il Capo Gruppo, congiuntamente, hanno la rappresentanza legale
del Gruppo.
Art. 14 - Progetto educativo del Gruppo
Il Progetto educativo del Gruppo, ispirandosi ai principi dello scautismo ed al Patto
associativo, individua le aree di impegno prioritario per il Gruppo a fronte delle
esigenze educative emergenti dall’analisi dell’ambiente in cui il Gruppo opera e
indica i conseguenti obiettivi e percorsi educativi.
Ha la funzione di aiutare i Capi a realizzare una proposta educativa più incisiva:
orienta l’azione educativa della Comunità Capi, favorisce l’unitarietà e la continuità
della proposta nelle diverse Unità, agevola l’inserimento nella realtà locale della
proposta dell’Associazione.
A tal fine il Progetto educativo è periodicamente verificato e rinnovato dalla
Comunità Capi.
LE STRUTTURE ASSOCIATIVE
Art. 15 - Diarchia
Ogni ruolo, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente ad una donna e ad un
uomo, salvo diversa espressa previsione statutaria.
In ogni caso, va comunque garantito un equilibrio numerico dei due sessi all’interno
degli organi collegiali.
AGESCI Documenti Ufficiali – STATUTO CG2003- Pagina 4 di 14
Art. 16 - Collegialità
I Comitati, ad ogni livello, sono organi collegiali: tutti i componenti il collegio hanno
pari dignità e ciascuno è responsabile dell’adempimento dei compiti assegnati al
Comitato dallo Statuto e delle decisioni del collegio stesso. I Presidenti del Comitato
centrale, i Responsabili regionali ed i Responsabili di Zona sono eletti al ruolo ed i
loro compiti sono descritti nello Statuto. Gli altri membri dei Comitati sono eletti al
collegio ed assumono diversi incarichi in base a delibera del collegio stesso, fatto
salvo quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento.
Art. 17 - Durata degli incarichi
Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno di regola durata triennale, salvo
diverse espresse indicazioni o rinnovo dell’elezione o della nomina.
Gli incarichi di Capo Guida e Capo Scout, di Capo Gruppo, di membro eletto di
Comitati e Commissioni, di Incaricato nominato e di Consigliere generale non
possono essere ricoperti per un periodo superiore ai sei anni consecutivi; la durata è
riferita alla permanenza nel medesimo organismo.
Gli incarichi sono gratuiti.
LIVELLO DI ZONA
Art. 18 - Zona: definizione
La Zona scout è la struttura di coordinamento dei Gruppi esistenti ed operanti in un
ambito territoriale contiguo.
La definizione territoriale delle Zone è stabilita dal Consiglio regionale.
Art. 19 - Zona: compiti
Compito primario della Zona è promuovere la formazione e la crescita delle
Comunità Capi; a tal fine, in particolare, la Zona stimola ed offre strumenti alle
Comunità Capi per realizzare il Progetto educativo, per confrontare e verificare la
loro azione educativa, per realizzare l’aggiornamento e la formazione degli adulti in
servizio educativo.
Sono inoltre compiti della Zona:
a) valorizzare e rilanciare le esperienze realizzate nei Gruppi;
b) promuovere la costituzione di nuovi Gruppi, predisponendo un apposito progetto
di sviluppo;
c) curare, per il proprio livello, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con
le altre associazioni educative, con la stampa e altri mezzi di comunicazione;
d) promuovere, qualora previsti dal programma, attività ed incontri tra Unità,
ferma restando la responsabilità educativa delle singole Comunità Capi;
e) contribuire alla formazione ricorrente dei Capi realizzando incontri per
l’approfondimento di aspetti metodologici e attività per il tirocinio e la
formazione degli adulti in servizio educativo.
Art. 20 - Progetto di Zona
Nell’ambito dei compiti assegnati alla Zona, il Progetto di zona prevede obiettivi
specifici che, in raccordo anche con i Progetti educativi delle Comunità Capi della
Zona, diano risposta alle esigenze educative e formative emergenti dalla realtà
associativa e territoriale.
Art. 21 - Zona: organi
La Zona, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:
a) un Convegno Capi di Zona;
b) una Assemblea di Zona;
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c) un Consiglio di Zona;
d) un Comitato di Zona.
Art. 22 - Convegno Capi di Zona
Il Convegno Capi di Zona è convocato al fine di:
a) leggere a livello della Zona lo stato dell’Associazione e la realtà giovanile;
b) individuare ed analizzare le esigenze dei Capi della Zona;
c) elaborare ed approvare il Progetto di Zona nelle sue linee di indirizzo, indicando
priorità, obiettivi e la durata, compresa fra i due e i quattro anni.
Ne fanno parte tutti gli adulti in servizio educativo censiti nella Zona e, con solo
diritto di parola, i Capi a disposizione.
Il Convegno Capi è convocato dai Responsabili di Zona con frequenza adeguata alla
durata stabilita per il progetto di Zona.
Art. 23 - Assemblea di Zona
L’Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona almeno una volta all’anno
per:
a) approvare il programma di Zona e verificarne l’attuazione;
b) stabilire la composizione del Comitato di Zona;
c) eleggere per un triennio tra i Capi censiti nella Zona i Responsabili di Zona e gli
altri membri del Comitato di Zona;
d) discutere le linee del Progetto regionale e/o nazionale;
e) deliberare in merito ai conti consuntivo e preventivo.
Ne fanno parte tutti i Capi e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Zona e, con
diritto di voto e solo elettorato attivo, gli adulti in servizio educativo censiti nella
Zona che stanno ancora completando l’iter formativo; con solo diritto ad essere
eletti i Capi a disposizione censiti in Zona.
L’Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona almeno una volta l’anno;
in caso di impossibilità di convocazione a cura dei responsabili locali, l’Assemblea di
Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili regionali.
Art. 24 - Consiglio di Zona
Il Consiglio di Zona è convocato dai Responsabili di Zona almeno tre volte all’anno
per:
a) istruire i lavori del Convegno Capi di Zona;
b) redigere il Progetto di Zona secondo le indicazioni del Convegno Capi;
c) formulare i programmi annuali per la realizzazione del Progetto, comprensivi di
tutte le attività coinvolgenti i Capi ed i ragazzi;
d) esprimere un parere sul conto preventivo predisposto dal Comitato di Zona;
e) istruire la verifica del programma, da realizzarsi in Assemblea;
f) favorire la circolazione delle informazioni tra le Comunità Capi;
g) mantenere il collegamento tra Comunità Capi, Zona e Regione.
Ne fanno parte:
- i componenti il Comitato di Zona;
- i Capi Gruppo e gli Assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
- gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona con solo diritto di parola.
Art. 25 - Comitato di Zona
Sono compiti del Comitato di Zona:
a) attuare il programma di Zona, riferendone al Consiglio e all’Assemblea di Zona;
b) proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’Assistente
ecclesiastico di Zona;
c) predisporre i conti consuntivo e preventivo su schema uniforme a quello del
Comitato centrale;
d) autorizzare il censimento di Gruppi e di Unità e la formazione di nuovi Gruppi e
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Unità.
Ne fanno parte:
- una Responsabile ed un Responsabile;
- un Assistente ecclesiastico;
- almeno due Capi che assumono incarichi specifici in base al Progetto di Zona.
Art. 26 - Comitato di Zona: Incaricati nominati e pattuglie
Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati, in particolare anche di
branca, e di pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria
responsabilità.
Art. 27 - Responsabili di Zona
Sono compiti dei Responsabili di Zona:
a) convocare il Convegno Capi e l’Assemblea di Zona;
b) convocare e presiedere il Consiglio ed il Comitato di Zona;
c) curare, in sintonia con gli altri membri del Comitato, i rapporti a livello di Zona
con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la
stampa e gli altri mezzi di comunicazione.
La Responsabile ed il Responsabile di Zona, congiuntamente, hanno la
rappresentanza legale della Zona.
LIVELLO REGIONALE
Art. 28 - Regione: definizione
La Regione è la struttura di coordinamento tra le Zone esistenti nel territorio della
Regione amministrativa.
Eventuali eccezioni, in accordo con le Regioni interessate, saranno stabilite con
deliberazioni dei rispettivi Consigli regionali e approvate dal Consiglio nazionale.
Art. 29 - Regione: compiti
Sono compiti del livello regionale:
a) realizzare il collegamento tra le Zone, identificando gli eventuali obiettivi
comuni tra i Progetti di Zona, promuovendo attività a loro sostegno, proponendo
occasioni e strumenti di circolazione delle esperienze;
b) valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Regione e
realizzare incontri per studiare e verificare specifici aspetti metodologici;
c) assicurare, in collaborazione con la Formazione Capi nazionale, i momenti
dell’iter di formazione di competenza regionale, rilasciando i relativi attestati
di partecipazione, e realizzare attività di formazione metodologica e di
aggiornamento per gli adulti in servizio educativo;
d) far conoscere a livello nazionale le esperienze della Regione, concorrere alla
formulazione della politica associativa e curarne la diffusione e l’attuazione
nell’ambito della Regione;
e) curare l’informazione tra i Capi della Regione, anche a mezzo di propria
stampa;
f) curare a livello regionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le
altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
g) promuovere, qualora previsto dal programma regionale, attività ed incontri per
ragazzi.
Art 30 - Progetto regionale
Nell’ambito dei compiti assegnati al livello regionale, il Progetto regionale indica
priorità e obiettivi riguardanti:
a) il sostegno alle Zone per la realizzazione dei loro compiti e progetti e per la
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qualificazione e lo sviluppo della loro presenza sul territorio;
b) la formazione dei Capi;
c) il raccordo con le idee espresse dal Progetto nazionale e la concretizzazione, a
livello regionale, degli orientamenti associativi.
Art. 31 - Regione: organi
La Regione, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:
a) un Convegno Capi regionale;
b) una Assemblea regionale;
c) un Consiglio regionale;
d) un Comitato regionale.
Art. 32 - Convegno Capi regionale
Il Convegno Capi regionale è convocato al fine di:
a) leggere a livello della Regione lo stato dell’Associazione e della realtà giovanile;
per la lettura delle esigenze dei Capi può assumere direttamente quanto già
analizzato dalle Zone;
b) elaborare ed approvare il Progetto regionale nelle sue linee di indirizzo,
indicando priorità, obiettivi e la durata, compresa fra i tre e i cinque anni.
Ne fanno parte tutti gli adulti in servizio educativo censiti nella Regione e, con solo
diritto di parola, i Capi a disposizione.
Il Convegno Capi regionale è convocato dai Responsabili regionali con frequenza
adeguata alla durata stabilita per il Progetto regionale.
Il Convegno Capi regionale può demandare all’Assemblea regionale l’approvazione
del Progetto nella sua stesura definitiva.
Art. 33 - Assemblea regionale
L’Assemblea regionale è convocata per:
a) approvare il Progetto regionale, qualora riceva mandato in tal senso dal
Convegno capi, e verificarne l’andamento;
b) approvare (o ratificare) il programma regionale e verificarne l’attuazione;
c) stabilire la composizione del Comitato regionale;
d) eleggere per un triennio, fra i Capi censiti nella regione, i Responsabili regionali
e gli altri membri del Comitato regionale;
e) eleggere per un triennio i Consiglieri generali, da scegliersi tra i Capi censiti
nella Regione, salvaguardando un minimo del 30% al sesso minoritario;
f) discutere le linee del Progetto nazionale;
g) proporre argomenti ed esprimere un parere sull’ordine del giorno del Consiglio
generale;
h) deliberare in merito ai conti consuntivo e preventivo.
Partecipano all’Assemblea regionale:
- tutti i Capi in servizio e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Regione;
- con diritto di voto e di solo elettorato attivo gli adulti censiti nella Regione che
siano debitamente autorizzati alla conduzione delle Unità per l’anno in corso dai
competenti organi associativi;
- con solo diritto di essere eletti i Capi a disposizione censiti nella Regione.
Le Assemblee regionali sono aperte a tutti i Capi ed adulti censiti nella Regione.
Le Regioni possono adottare la forma dell’Assemblea delegata, secondo le modalità
stabilite dal Consiglio generale.
L’Assemblea regionale è convocata dai Responsabili regionali almeno una volta
all’anno; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei Responsabili regionali,
essa è indetta congiuntamente dai Presidenti del Comitato centrale.
Art. 34 - Consiglio regionale
Il Consiglio regionale è convocato dai Responsabili regionali almeno tre volte
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all’anno per:
a) contribuire alla realizzazione nell’ambito regionale delle linee di politica
associativa espresse dal Consiglio generale;
b) istruire i lavori del Convegno Capi regionale;
c) redigere il Progetto regionale secondo le indicazioni del Convegno Capi;
d) tradurre il Progetto regionale in programmi annuali;
e) esprimere un parere sul conto preventivo predisposto dal Comitato regionale;
f) istruire la verifica del programma, che verrà poi realizzata in Assemblea;
g) curare il collegamento e favorire la circolazione delle informazioni fra le Zone e
tra queste ed il livello nazionale;
h) stabilire i confini tra le Zone della Regione.
Partecipano al Consiglio regionale:
- i componenti il Comitato regionale;
- i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
- i Consiglieri generali eletti in Regione;
- con solo diritto di parola gli Incaricati nominati.
Art. 35 - Comitato regionale: compiti
Sono compiti del Comitato regionale:
a) curare l’attuazione del programma regionale riferendone al Consiglio ed
all’Assemblea regionali;
b) coordinare l’attuazione delle attività ordinarie istituzionali, di quelle derivanti
dal programma e delle eventuali attività straordinarie;
c) promuovere la comunicazione tra i Capi della Regione, anche a mezzo di propria
stampa;
d) organizzare gli eventi dell’iter di Formazione Capi di competenza regionale;
e) predisporre i conti consuntivo e preventivo, su schema uniforme a quello del
Comitato centrale, e vigilare sull’andamento gestionale ed amministrativo della
“Rivendita ufficiale scout” regionale;
f) proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’Assistente
ecclesiastico regionale.
Il Comitato regionale, organo esecutivo collegiale, è composto da:
- una Responsabile e un Responsabile regionali;
- un Assistente ecclesiastico regionale;
- da tre a sei Capi che assicurano gli incarichi:
- della Formazione Capi;
- dell’Organizzazione;
- del Metodo e degli Interventi educativi.
Art. 36 - Comitato regionale: Incaricati nominati e pattuglie
Il Comitato regionale nomina, sotto la propria responsabilità:
a) un’Incaricata ed un Incaricato per ogni branca;
b) un’Incaricata/o alla stampa;
c) eventuali Incaricate/i ai settori finalizzati a compiti specifici.
Il Comitato regionale affida agli Incaricati appositi mandati in relazione al
programma.
Individua inoltre i nominativi da presentare, nel numero spettante all'AGESCI, quali
candidati al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Regionale cui è concesso
il riconoscimento di rivendita ufficiale scout.
Il Comitato regionale si riunisce almeno tre volte all’anno, in forma allargata agli
Incaricati nominati per:
- verificare ed aggiornare i mandati affidati;
- elaborare i programmi da proporre al Consiglio regionale e verificarne
periodicamente l’attuazione.
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- i Responsabili e gli Incaricati regionali possono avvalersi della collaborazione di
pattuglie permanenti o temporanee, che nominano sotto la loro responsabilità.
Il Comitato regionale incontrerà periodicamente i Consiglieri della Cooperativa
Regionale scout cui è stato concesso il riconoscimento di rivendita ufficiale scout
per attivare quelle iniziative volte a favorirne la crescita come attività
commerciale attraverso cui si coniugano produttività economica e fedeltà ai valori
scout.
Art. 37 - Incaricati regionali di branca: rapporti con il livello di Zona
Gli Incaricati regionali alle branche si riuniscono con gli omologhi Incaricati di Zona,
se esistenti o con altri Capi a ciò delegati dal rispettivo Comitato di Zona, per:
a) contribuire alla conoscenza della realtà giovanile a livello regionale e dei
bisogni di formazione metodologica dei Capi della Regione;
b) conoscere, valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in
Regione e curare le sperimentazioni attivate;
c) elaborare proposte operative nell’ambito del programma regionale circa la
realizzazione delle attività coinvolgenti i ragazzi e gli adulti in servizio
educativo.
Art. 38 - Responsabili regionali
Sono compiti dei Responsabili regionali:
a) convocare l’Assemblea ed il Convegno Capi regionale;
b) convocare e presiedere il Consiglio ed il Comitato regionale;
c) curare i rapporti con il Comitato centrale;
d) curare a livello regionale, in sintonia con gli altri membri del Comitato, i
rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative,
con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione.
La Responsabile ed il Responsabile regionali, congiuntamente, hanno la
rappresentanza legale della Regione.
LIVELLO NAZIONALE
Art. 39 - Livello nazionale: definizione
Il livello nazionale assicura il riferimento unitario di appartenenza degli associati. Le
strutture del livello nazionale operano al servizio degli associati e degli organismi
dei livelli territoriali, e, in particolare, realizzano il collegamento tra le Regioni.
Art. 40 - Livello nazionale: compiti
Sono compiti del livello nazionale:
a) definire l’indirizzo politico dell’Associazione, sviluppando i contenuti del Patto
associativo e rappresentando il sentire comune dei Capi;
b) custodire il patrimonio metodologico dell’Associazione e curarne
l’aggiornamento;
c) elaborare, in base al patrimonio di esperienze dell’Associazione, contributi
originali nei confronti del mondo dell’educazione;
d) promuovere la formazione dei Capi e curarne l’unitarietà;
e) curare lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell’Associazione;
f) promuovere i rapporti tra le Regioni;
g) curare l’informazione fra tutti i Capi e fra le strutture associative;
h) curare a livello nazionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le
altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
i) curare i rapporti internazionali del guidismo e dello scautismo;
j) reperire risorse e strumenti economici e patrimoniali a sostegno degli obiettivi e
delle iniziative dell’Associazione.
AGESCI Documenti Ufficiali – STATUTO CG2003- Pagina 10 di 14
Art. 41 - Progetto nazionale
Il Progetto nazionale indica le idee di riferimento per l’azione dei Capi e per la
politica associativa di tutti i livelli e individua gli obiettivi prioritari nell’ambito dei
compiti assegnati al livello nazionale.
Art. 42 - Livello nazionale: organi
Sono organi nazionali dell’Associazione:
a) la Capo Guida ed il Capo Scout;
b) il Consiglio generale;
c) il Consiglio nazionale;
d) il Comitato centrale;
e) la Commissione economica;
f) la Commissione nazionale uniformi e distintivi.
Art. 43 - Capo Guida e Capo Scout
La Capo Guida ed il Capo Scout presiedono congiuntamente l’Associazione e ne
garantiscono e rappresentano l’unità in Italia e all’estero.
Sono compiti della Capo Guida e del Capo Scout:
a) promuovere l’attuazione dei principi contenuti nel presente Statuto e nel Patto
associativo;
b) convocare e presiedere il Consiglio generale;
c) nominare i Capi dell’Associazione;
d) nominare annualmente cinque Consiglieri generali;
e) dirimere, in ultima istanza, le controversie non risolte negli altri livelli
associativi.
La Capo Guida ed il Capo Scout partecipano alle riunioni del Comitato centrale
senza diritto di voto.
Se per dimissioni o per altra causa la Capo Guida o il Capo Scout non possono più
esercitare le loro funzioni, i compiti vengono assunti interamente, fino al successivo
Consiglio generale, da chi permane in carica; se entrambi non possono esercitare le
loro funzioni, i compiti vengono assunti congiuntamente e temporaneamente dai
Presidenti del Comitato centrale.
Art. 44 - Consiglio generale
Il Consiglio generale è l’organo legislativo dell’Associazione e ne esprime la volontà
a livello nazionale.
Può demandare al Consiglio nazionale deliberazioni su argomenti di non primaria
importanza, con esclusione comunque di modifiche statutarie, di elezioni e di
delibere relative ai bilanci associativi.
Art. 45 - Consiglio generale: compiti
Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno per:
a) deliberare su temi di indirizzo politico dell’Associazione;
b) discutere e deliberare in merito alle elaborazioni pedagogiche del Metodo;
c) deliberare sulle modifiche allo Statuto, ai Regolamenti ed al Patto associativo,
inserite all’ordine del giorno;
d) deliberare in ordine ai conti consuntivo e preventivo del livello nazionale;
e) eleggere per un triennio la Capo Guida e il Capo Scout;
f) eleggere per un triennio i Presidenti del Comitato centrale e gli altri membri
dello stesso;
g) eleggere per un triennio i membri della Commissione economica e i membri
della Commissione nazionale uniformi e distintivi;
h) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
Ogni quattro anni il Consiglio generale ha il compito di:
a) leggere a livello nazionale lo stato dell’Associazione e la realtà giovanile;
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b) elaborare e deliberare in merito al Progetto nazionale, nonché verificare quello
giunto a scadenza.
Il Consiglio generale è convocato in sessione straordinaria dalla Capo Guida e dal
Capo Scout, congiuntamente, ogni volta che lo ritengano necessario. È anche
convocato su richiesta del Comitato centrale, del Consiglio nazionale o di un terzo
dei Consiglieri generali.
Il funzionamento del Consiglio generale è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 46 - Consiglio generale: composizione
Il Consiglio generale è composto da:
a) i Consiglieri generali eletti dalle Regioni;
b) i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
c) i componenti il Comitato centrale;
d) la Capo Guida ed il Capo Scout;
e) cinque Consiglieri generali nominati dalla Capo Guida e dal Capo Scout.
Vi partecipano inoltre:
a) con solo diritto di parola gli Incaricati nazionali nominati e gli Assistenti
ecclesiastici nazionali delle branche;
b) con solo diritto di parola sugli argomenti di loro competenza, i componenti la
Commissione economica ed i componenti la Commissione nazionale uniformi e
distintivi.
Art. 47 - Consiglio nazionale: compiti
Il Consiglio nazionale è convocato dai Presidenti del Comitato centrale almeno tre
volte all’anno per:
a) curare la realizzazione delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio
generale;
b) deliberare in merito ai programmi sulla base delle indicazioni del Progetto
nazionale e verificarne l’attuazione;
c) esprimere un parere sul conto preventivo predisposto dal Comitato centrale;
d) istruire i lavori del Consiglio generale dedicato all’elaborazione del nuovo
Progetto;
e) curare e favorire i rapporti tra le Regioni e tra queste ed il Comitato centrale;
f) proporre alla Capo Guida e al Capo Scout temi da inserire all’ordine del giorno
dei lavori del Consiglio generale;
g) deliberare su argomenti demandatigli dal Consiglio generale.
Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 48 - Consiglio nazionale: composizione
Il Consiglio nazionale è costituito da:
a) i componenti il Comitato centrale;
b) i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali.
a) Vi partecipano inoltre con solo diritto di parola:
a) la Capo Guida e il Capo Scout;
b) gli Incaricati nazionali nominati e gli Assistenti nazionali alle branche.
Art. 49 - Comitato centrale: compiti
Sono compiti del Comitato centrale:
a) curare l’attuazione del programma annuale e riferirne al Consiglio nazionale ed
al Consiglio generale;
b) coordinare l’attuazione delle attività ordinarie istituzionali, di quelle derivanti
dal programma e delle eventuali attività straordinarie;
c) predisporre documenti per l’elaborazione del Progetto nazionale;
d) promuovere l’aggiornamento del Metodo e favorirne la conoscenza;
e) curare e sostenere lo sviluppo della Formazione Capi a tutti i livelli e
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organizzare gli eventi dell’iter di formazione dei Capi previsti per il livello
nazionale;
f) pubblicare riviste specializzate per ragazzi e per capi;
g) promuovere, a livello nazionale ed internazionale, incontri per ragazzi e per
adulti in servizio educativo;
h) curare l’organizzazione e l’amministrazione a livello nazionale dell’Associazione
e predisporre i conti consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del
Consiglio generale;
i) curare i rapporti istituzionali nelle sedi internazionali del guidismo e dello
scautismo;
j) curare annualmente il censimento dei soci dell’Associazione e l’anagrafe dei
Capi e degli Assistenti ecclesiastici;
k) proporre alla Capo Guida ed al Capo Scout la nomina dei Capi secondo quanto
previsto dal regolamento di Formazione Capi;
l) proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’Assistente
ecclesiastico generale e degli Assistenti ecclesiastici nazionali per la Formazione
Capi e per le branche.
Art. 50 - Comitato centrale: composizione
Il Comitato centrale - organo esecutivo collegiale - è composto da nove membri:
a) una Presidente ed un Presidente;
b) l’Assistente ecclesiastico generale;
c) un’Incaricata ed un Incaricato alla Formazione Capi;
d) l’Assistente ecclesiastico alla Formazione Capi;
e) un’Incaricata ed un Incaricato al Metodo ed agli Interventi educativi;
f) un’Incaricata/o all’Organizzazione.
Art. 51 - Comitato centrale: Incaricati nominati
Il Comitato centrale nomina, sotto la propria responsabilità:
a) un’Incaricata ed un Incaricato per ogni branca;
b) un’Incaricata ed un Incaricato al settore dei Rapporti e Animazione
internazionale;
c) un’Incaricata ed un Incaricato al settore Specializzazioni;
d) un’Incaricata/o al settore della Stampa periodica;
e) un’Incaricata/o al Comitato editoriale;
f) un’Incaricata/o al settore Emergenza e Protezione civile;
g) un’Incaricata ed un Incaricato al settore Pace, nonviolenza, solidarietà;
h) un’Incaricata/o al settore Nautico;
i) eventuali Incaricate/i ad altri settori finalizzati a compiti specifici;
Il Comitato centrale affida agli Incaricati nominati specifici mandati in relazione al
programma.
Individua inoltre i nominativi da presentare, nel numero spettante all'AGESCI, quali
candidati al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Nuova Fiordaliso.
Il Comitato centrale si riunisce almeno tre volte all’anno con gli Incaricati nazionali
alle branche e ai settori e con gli Assistenti ecclesiastici nazionali di branca per:
- verificare ed aggiornare i mandati affidati;
- elaborare i programmi da sottoporre al Consiglio nazionale e verificarne
periodicamente l’attuazione.
Art. 52 - Presidenti del Comitato centrale
Sono compiti dei Presidenti del Comitato centrale:
a) convocare e presiedere il Consiglio nazionale e il Comitato centrale;
b) curare, in sintonia con gli altri membri del Comitato centrale, i rapporti a livello
nazionale con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni
educative, con la stampa e con altri mezzi di comunicazione;
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c) rappresentare l’Associazione a tutti gli eventi internazionali del guidismo e dello
scautismo, anche avvalendosi degli Incaricati nazionali al settore dei Rapporti e
Animazione internazionale.
La Presidente ed il Presidente del Comitato centrale, congiuntamente, hanno la
rappresentanza legale dell’Associazione.
Art. 53 - Incaricati nazionali: pattuglie
Gli Incaricati nazionali, per meglio realizzare i compiti loro affidati, si avvalgono
della collaborazione di pattuglie, permanenti o temporanee, i cui componenti sono
nominati dagli stessi Incaricati nazionali, sotto la loro responsabilità.
Art. 54 - Incaricati nazionali: incontri con gli Incaricati regionali
Gli Incaricati nazionali al Metodo ed agli Interventi educativi, alle branche, alla
Formazione Capi si riuniscono almeno tre volte all’anno con gli omologhi Incaricati
regionali prevedendo anche modalità di lavoro orizzontali per:
a) contribuire alla lettura della realtà giovanile, alla verifica delle competenze e
dei bisogni metodologici dei Capi;
b) contribuire allo sviluppo del patrimonio metodologico e formativo
dell’Associazione e alla verifica delle sperimentazioni attivate;
c) favorire la circolazione delle informazioni;
d) elaborare proposte operative circa la realizzazione delle attività coinvolgenti i
ragazzi e/o gli adulti in servizio educativo, nell’ambito del programma
nazionale.
In relazione ai punti c) e d), analoghi incontri hanno luogo anche tra l’Incaricato
nazionale all’Organizzazione ed i suoi omologhi regionali.
Art. 55 - Commissione economica
Funzioni della Commissione economica sono:
a) fornire al Consiglio generale elementi di valutazione circa la gestione e la
politica economico-finanziaria e amministrativa dell’Associazione, in rapporto
agli scopi educativi della stessa;
b) garantire gli associati e i legali rappresentanti dell’Associazione circa la corretta
gestione amministrativa dell’Associazione.
c) assistere il Comitato centrale, anche per mezzo della collaborazione con gli
uffici amministrativi dell’Associazione, in materia di politica economica e di
amministrazione dei beni associativi.
La Commissione economica è composta di cinque persone elette dal Consiglio
generale fra i Capi provvisti di specifica esperienza e capacità professionali.
Durante il loro mandato i componenti la Commissione economica non possono
ricoprire altri incarichi nell’ambito del Comitato centrale o di Comitati regionali.
Art. 56 - Commissione nazionale uniformi e distintivi
La Commissione nazionale uniformi e distintivi ha la funzione di assicurare la
coerenza dell’attività delle Cooperative cui è concesso il riconoscimento di
Rivendita Ufficiale Scout (o altre strutture equivalenti) con i principi dello scautismo
e di verificare l’economicità e la validità tecnologica delle forniture.
Ne fanno parte cinque membri eletti dal Consiglio generale, i quali eleggono al loro
interno il Presidente della Commissione.
AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Art. 57 - Autonomia e responsabilità di ogni livello
Ciascun livello dell’Associazione (Gruppo, Zona, Regione, livello nazionale) è
responsabile della propria amministrazione e finanziariamente autonomo.
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Ogni livello amministra le quote associative ed ogni altro introito, redigendo
annualmente i bilanci consuntivo e preventivo.
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che
la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
Art. 58 - Quota associativa
I membri dell’Associazione contribuiscono alle necessità della propria Unità e del
proprio Gruppo; inoltre versano annualmente per l’andamento dell’Associazione una
quota che, rappresentativa dell’appartenenza associativa, è fissata e ripartita dal
Consiglio generale.
Tale quota come ogni contributo associativo non è trasmissibile, né rivalutabile.
Il mancato pagamento della quota annuale è elemento di esclusione
dall’Associazione.
Art. 59 - Destinazione dei beni in caso di scioglimento dell’Associazione e di un
Gruppo
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e, in via secondaria, ad
associazioni con fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo previsto dalla
normativa vigente.
In caso di scioglimento di un Gruppo i beni esistenti, al netto delle passività,
verranno depositati presso il Comitato di Zona competente, che li terrà a
disposizione per l’eventuale ricostituzione del Gruppo stesso.
Qualora al termine dei tre anni non avvenisse tale ricostituzione, i beni verranno
devoluti ai Gruppi locali AGESCI.
NORME VARIE
Art. 60 - Sede dell’Associazione
L’AGESCI ha la sua sede nazionale in Roma.
Art.61 – Emblema, bandiera e uniforme dell’Associazione
Emblema dell’Associazione è l’insieme dei due simboli internazionali scout (trifoglio
e giglio) come indicato dal Regolamento. L’Associazione adotta come bandiera
quella nazionale unitamente ad una bandiera riproducente l’emblema
dell’Associazione.
L’uniforme scout costituisce un legame di fraternità fra gli associati ed è indossata
dai membri dell’Associazione come indicato nel Regolamento.
Art. 62 - Regolamenti
Per il regolare funzionamento della vita associativa, il Consiglio generale emana
delle norme (Regolamenti) che non possono essere in contrasto con questo Statuto.
Art. 63 - Scioglimento dell’Associazione
L’eventuale scioglimento dell’Associazione e la conseguente destinazione dei beni
sono deliberati dal Consiglio generale con la maggioranza dei quattro quinti degli
aventi diritto.
Art. 64 - Modifiche allo Statuto ed al Patto associativo
Le modifiche al presente Statuto ed al Patto associativo sono deliberate dal
Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.